giovedì 12 aprile 2012
L'art.18 rende il reintegro un miraggio
"La precarietà non è stata modificata, quarantasei erano le tipologie contrattuali e possibili in Italia e quarantasei lo sono ancora; gli ammortizzatori sociali non sono stati estesi a tutti i lavoratori ed a tutte le forme di lavoro e ci sono tanti giovani e tante imprese che non ne hanno diritto, in più secondo noi c'è un intervento sull'art. 18 che nei fatti rende il reintegro un miraggio e rende possibile che i licenziamenti ingiusti siano semplicemente indennizzati economicamente quindi il nostro è un giudizio negativo". LO ha detto il Segretario Generale della FIOM, Maurizio Landini, ai microfoni del Gr3.
Quanto allo sciopero di venerdì, Landini ha detto: "Ci auguriamo che manifestazioni come quelle portino il Governo a risolvere il problema di quelle tante persone che oggi si trovano senza lavoro e senza pensione. Alla gente che sta male gli si danno sempre dei termini strani, in questo caso 'esodati' , ma nei fatti sono persone che vengono da aziende in crisi che senza un intervento rischiano di trovarsi senza lavoro e senza una pensione".

MAURIZIO LANDINI "SI PUÒ DIRE NO"
IO CONTINUO A SOSTENERE QUELLO CHE LA FIOM HA DECISO ALL'UNANIMITÀ E NEL RISPETTO DELLE MANIFESTAZIONI CHE I METALMECCANICI HANNO FATTO E FARANNO
Quella della Fornero “non la chiamerei ‘riforma’ perché non lo è. Si tratta di interventi sul mercato del lavoro con una forte coerenza con il taglio alle pensioni e con la logica della lettera Bce. Sono interventi sbagliati e che il sindacato deve continuare a contrastare”. In un’intervista a Il Fatto quotidiano, Maurizio Landini spara ad alzo zero sul ddl del governo e dice che lo sciopero generale va mantenuto (Gli stessi concetti, con un surplus di argomentazioni, li espone anche in un’intervista, uscita anch’essa oggi su Il Manifesto).
La critica non è solo sull’articolo 18, ma “su tutto. Le forme di assunzione sono rimaste 46, non c'è alcuna riduzione della precarietà. Anzi, ci sono provvedimenti che liberalizzano ancora di più il mercato del lavoro come il primo contratto a termine che per 6 mesi non ha bisogno di causali. Sugli ammortizzatori sociali siamo di fronte a una riduzione delle tutele perché alcune forme di cassa integrazione vengono cancellate e la sostituzione della mobilità con l'Aspi riduce il tempo di copertura senza allargare le tutele.
Sull'articolo 18 “il punto è che il provvedimento rende più facili i licenziamenti. Le modifiche non sono solo sull'articolo 18, ma anche sulla legge 604, non c'è più bisogno di motivare il licenziamento individuale e scompare il reintegro per violazione delle procedure previsto dalla legge 223”. Ma la Cgil dice che il reintegro è stato invece reintrodotto, gli fa notare il giornalista. “Il mio giudizio lo porterò al direttivo della Cgil che esprimerà giudizi definitivi – risponde Landini –. Io continuo a sostenere quello che la Fiom ha deciso all'unanimità e nel rispetto delle manifestazioni che i metalmeccanici hanno fatto e faranno”. E ancora: “La Cgil ha un direttivo il 19 e le iniziative sono state confermate. Per noi non ci sono ragioni politiche che ci possono fare accettare la riduzione dei diritti di chi lavora. Penso serva ancora lo sciopero generale, occorre utilizzare tutta la pressione necessaria. La Fiom continuerà le sue iniziative”.
domenica 8 aprile 2012
sLEGAti dalla LEGA
Finalmente esce di scena, travolto dagli scandali, uno dei tribuni del popolo più rozzi e imbarazzanti che abbia mai avuto il nostro paese, che pure ci ha fatto ripetutamente vergognare per la levatura personale, morale e politica della sua classe dirigente.
Umberto Bossi ha incarnato per venticinque anni l’anima più rudimentale, ignorante e becera dell’italiano medio. E la Lega Nord ha rappresentato gli interessi più provinciali, conservatori e qualunquisti di una piccola (anzi, piccolissima) borghesia, degnamente rappresentata dal suo indegno leader.
Quello che molti indicavano come un “politico finissimo” era ed è, in realtà, soltanto una persona sgradevole e volgare, i cui unici argomenti dialettici non andavano oltre il dito medio continuamente alzato verso l’interlocutore, e il vaffanculo continuamente biascicato come un mantra.
Il cosidetto “programma politico” della Lega, d’altronde, era all’altezza di questa bassezza, e si limitava al protezionismo nei confronti dei piccoli commercianti e dei piccoli coltivatori e allevatori diretti, condito da anacronistici proclami per la secessione e l’indipendenza di una fantomatica Padania.
Le patetiche cerimonie a Pontida, e le ridicole simbologie solari o guerriere, rimarranno nella storia del kitsch, a perenne ricordo delle camicie verdi: versione di fine secolo delle camicie nere o brune della prima metà del Novecento, e ad esse accomunate dall’ottuso odio razziale e xenofobo.
Che un movimento e un leader di tal fatta abbiano potuto raccogliere i consensi di una parte consistente della popolazione del Nord Italia, era ed è un’ironica smentita della sua supposta superiorità nei confronti di “Roma ladrona” e del “Sud retrogrado”, oltre che una testimonianza significativa del suo imbarbarimento.
Come se non gli fossero bastati luogotenenti quali Borghezio, Calderoli o Castelli, negli ultimi tempi Bossi aveva lanciato e imposto in politica il proprio figlio degenere. E’ un degno contrappasso, il fatto che proprio le malefatte del rampollo abbiano contribuito alla caduta del genitore. E, speriamo, anche del suo movimento.
Padre e figlio possono ringraziare la fortuna che li ha fatti nascere in Italia, e non in Iraq o in Libia, anche se entrambi hanno contribuito a far regredire il nostro paese al livello di quelli. Non li vedremo dunque trascinati nella polvere, e giustiziati sommariamente: ci acconteremo, o accontenteremmo, di vederli sparire con ignominia dalla politica e dalle nostre vite. Anche se le grida di “tieni duro” da parte dei loro sostenitori ci fanno temere parecchio al riguardo
sabato 7 aprile 2012
Nota della Segreteria Nazionale della CGIL sulla riforma del mercato del lavoro
05/04/2012 Condividi su:
Dato l’ingiustificato ritardo con cui il Ministero del Lavoro ha reso pubblico il testo ufficiale del Ddl sul Mercato del Lavoro, la Segreteria Nazionale della CGIL esprime prime valutazioni di ordine generale, rinviando le osservazioni specifiche a un futuro più compiuto esame dell’articolato in essere.
•La riconquista dello strumento del “reintegro” nel caso di licenziamenti economici insussistenti è un risultato positivo che ripristina un principio di civiltà giuridica.
Ciò insieme alla velocizzazione dell’iter di giudizio, il permanere dell’onere della prova sull’impresa, al ruolo del sindacato nella conciliazione ricostituiscono il potere di deterrenza dell’art. 18 e scongiurano la pratica dei licenziamenti facili a indennizzo economico che Governo e Confindustria intendevano introdurre;
•Il Governo aveva chiuso la consultazione con le parti sociali imponendo un testo che escludeva il reintegro per i licenziamenti economici. Ora è dovuto tornare indietro: si tratta di un importante risultato della CGIL, della mobilitazione unitaria dei lavoratori, del consenso che si è sviluppato nel Paese sul tema della dignità del lavoro, a cui hanno prestato ascolto le forze politiche progressiste più sensibili alle tematiche sociali;
•Il Ddl pomposamente definito “Riforma del Lavoro in una prospettiva di crescita” contiene forse la Riforma ma non la prospettiva di crescita.
Sul tema della precarietà la distanza tra il testo presentato rispetto agli annunci propagandistici del Governo sono evidenti e rischiano di arretrare i risultati ottenuti nel confronto con le Organizzazioni Sindacali.
•Sul tema degli ammortizzatori, l’articolazione dei fondi allontana l’idea di universalità, così come non c’è risposta inclusiva per i lavoratori discontinui.
In ragione di questo giudizio, dei risultati raggiunti e delle tante questioni aperte la CGIL conferma la necessità di una forte iniziativa, che proporrà anche a CISL e UIL, con al centro:
•presidiare la discussione sul Ddl al fine di migliorarlo a partire da precarietà e ammortizzatori;
•ridurre la pressione fiscale sul lavoro dipendente e i pensionati;
•ottenere provvedimenti per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro.
Sulla base di queste priorità il prossimo Direttivo della Cgil definirà il calendario e le modalità della prosecuzione della mobilitazione.
Intanto le strutture della CGIL sono impegnate nella preparazione della manifestazione del 13 aprile a contrasto degli effetti della riforma pensionistica.
Morti bianche
Il 13,7% dei morti sui luoghi di lavoro sono stranieri.
Il 23,5% hanno un’età compresa tra i 30 e i 50 anni.
Il 33% ha più di 51 anni.
L’8,9% meno di 30 anni.
E’ sempre la provincia di Brescia con 8 morti, come negli ultimi anni, a guidare la triste classifica delle province con più morti sui LUOGHI DI LAVORO, con la regione Lombardia che ha già 20 morti. Segue la Toscana con 12 morti, con Livorno che ha 3 morti, senza contare le morti in mare del Giglio, dei due fratelli del peschereccio affondato al largo di Livorno e di un sub. Il Piemonte registra 13 morti , con la provincia di Torino con 8 morti. L’Emilia Romagna ha 11 morti, con la provincia di Bologna, Ferrara e Modena con 2 morti. Il Veneto registra 8 morti. La Campania 7 morti con Avellino con 3 morti. Il Lazio ha 7 morti con Frosinone che ha 3 morti. Marche 5 morti con la provincia di Ancona con 4 morti, Sicilia e Friuli Venezia Giulia con 4 morti, I morti dei cantieri sulle autostrada non vengono aggiunti alle province.
Nel 2011 ci sono stati più di 1170 morti, di cui 663 sui luoghi di lavoro + 11,6% sul 2010. Per approfondimenti sui lavoratori morti per infortuni sul lavoro nel 2011 andare nella pagina dell’1 -1 e 3- 1 – 2011 del’Osservatorio. Ci sono cartine geografiche con il numero di morti per ciascuna provincia italiana e grafici inerenti all’età, professione e nazionalità dei lavoratori vittime d’infortuni mortali
venerdì 6 aprile 2012
Testo integrale modifica
TESTO INTEGRALE - Disegno di legge recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
clicca sul testo sopra per accedere al file pdf
Infografica Art. 18, come funziona ora il licenziamento?
Il testo dell’articolo 18 della legge 300 del 20 maggio 1970
1. Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.
2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
4. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.
5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.
6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
8. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
9. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
10. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
Ecco le modifiche introdotte dalla Riforma del mercato del lavoro del governo Monti
Art. 14
(Tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo)
1. All’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita con la seguente: “Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo”;
b) i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai seguenti:
“Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell’articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all’articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell’articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell’ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l’indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell’indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.
Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, perché il fatto contestato non sussiste o il lavoratore non lo ha commesso ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e di giusta causa previste dai contratti collettivi applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell’indennità risarcitoria non potrà essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall’illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest’ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d’ufficio alla gestione corrispondente all’attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell’ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l’indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.
Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all’anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.
Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, della procedura di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o sesto.
Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell’ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi dell’articolo 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell’articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell’ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustifico motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell’indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al sesto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.
Le disposizioni dal comma quarto al comma settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell’ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti ed all’impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti.
Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all’ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui al nono comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
Nell’ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo.”.
2. Alla legge 4 novembre 2010, n. 183, articolo 30, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “L’inosservanza delle disposizioni di cui al precedente periodo, in materia di limiti al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro, costituisce motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto”.
Art. 18, “compromesso” con fregatura
Il tema scottante era ancora e sempre l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che protegge i dipendenti dai licenziamenti “illegittimi”, ovvero senza “giusta causa”. Causa che, vista la casistica di 40 anni, si riduce alle situazioni di “colpa grave” del singolo lavoratore: danneggiamento volontario, malattie addotte ma non certificate, assenteismo cronico, rissa, ecc.
Il governo e Confindustria volevano invece rendere possibile il licenziamento individuale anche per “motivi economici”. Com’è noto, in Italia sono possibili un numero illimitato di licenziamenti collettivi per questa stessa ragione. L’azienda dichiara di essere in crisi, di dover perciò ridurre il personale, gli ispettori del lavoro vanno a verificare il ministero concede gli ammortizzatori sociali (co-finanziati da imprese e dipendenti, quasi tutti) e tutto procede senza intoppi.
A che diavolo serve dunque la possibilità di licenziare un solo lavoratore “per motivi economici”? Fin troppo facile la risposta: a togliersi dai piedi gli “indesiderati” con una motivazione fasulla ma “legittima”. Non necessariamente gli indesiderati debbono essere soggetti “conflittuali”; possono benissimo essere anche gli inidonei, ovvero i lavoratori che sono rimasti danneggiati nel fisico proprio dalle mansioni svolte per molti anni in condizioni inumane. Per esempio, in una fabbrica dall’età media abbastanza bassa come la Fiat di Melfi, su 5.500 dipendenti ben 2.200 sono al momenti “inidonei”. Ma non licenziabili, perché è stata loro riconosciuta una “causa di lavoro” per la loro ridotta capacità produttiva.
Cgil e Pd non potevano accettare una formulazione “automatica” – come quella proposta da Fornero & co. – che permetteva il licenziamento con questa causale senza alcuna verifica da parte del giudice e con un semplice indennizzo economico. Ma il governo non poteva rinunciare a questa “libertà” da concedere alle imprese, che si tradurrà – oltre che in un certo numero di licenziamenti – soprattutto in un silenziamento rigido dei lavoratori e della possibilità di fare davvero sindacato in azienda.
Il “compromesso” è l’orrore che ci si aspettava. Che salva le “forme” (in modo da non far perdere completamente la faccia al Pd e alla Cgil), mentre fa vanzare la sostanza.
In pratica:
a) l’azienda licenzia il lavoratore “per motivi economici”;
b) entro 7 giorni la direzione territoriale del lavoro convoca azienda e lavoratore per la “conciliazione obbligatoria”, che ha per obiettivo la determinazione di un indennizzo condiviso da entrambe le parti;
c) se non c’è l’accordo il lavoratore può ricorrere al giudice;
d) il quale dovrà però valutare se la motivazione economica sia valida (o nn nasconda in realtà intenzioni “discriminatorie”) secondo una “tipizzazione” molto più rigida dell’attuale, in modo da togliergli la “libertà” di interpretare la legge;
e) se il giudice non troverà motivi per contestare la causale scelta dall’azienda, darà il via libera al licenziamento e il lavoratore – che aveva avuto l’ardire di ricorrere alla magistratura – perderà anche l’indennizzo.
Non serve essere degli esperti di diritto sindacale per capire che, con questa mannaia messa alla fine del percorso, i lavoratori saranno “disincentivati” dal ricorso alla magistratura. La domanda che si dovranno porre subito sarà infatti: “prendo questi quattro soldi sicuri o vado avanti rischiando di perdere tutto?”
Poi è arrivata anche una nota congiunta di imprese, banche e cooperative (toh, chi si vede…) che giudica insufficiente la riforma nel suo complesso (vedi il testo in fondo). Di fatto, le imprese vogliono a questo punto una “vittoria piena”, che cancelli completamente ogni incertezza giudiziaria sul fatto che possono licenziare chi vogliono e quando vogliono. Tradotto in politichese, significa metter fuori la Cgil e costringere il Pd a spaccarsi.
Non è una nostra interpretazione malevola. Potete leggere l’articolo de Il Sole 24 Ore, quotidiano di Confindustria che ovviamente – fin dal titolo, che dà una notizia falsa, o almeno tragicamente incompleta – apprezza molto questo “compromesso” che toglie quasi ogni difesa reale al lavoratore. Anche Repubblica falsifica intenzionalmente: “Licenziamenti economici, possibile il reintegro”. Paradossalmente, è meno falsario il titolo del Corriere della Sera: “Licenziamenti economici, possibile reintegro se palesemente illegittimi“. Dove il “palesemente” riduce al lumicino le “possibilità di reintegro”.
Legittimo licenziamento illegittimo. La nuova formulazione dell’articolo 18

Mistificare sembra essere la parola d’ordine del PD, il giorno dopo la conferenza stampa tenuta dal presidente del Consiglio Mario Monti e dalla ministra del Lavoro Elsa Fornero. “Il principio del reintegro c’è”, è la dichiarazione del segretario del PD, Bersani. “Torna il reintegro per i licenziamenti economici. Hanno vinto il buonsenso e la determinazione”, gli fa eco il capogruppo dello suo partito alla Camera, Dario Franceschini. Piccole parti di verità che nascondono grosse omissioni.
In realtà il disegno di legge del governo contiene, ai fini del reintegro, una procedura farraginosa, incerta e limitata a casi molto limitati. In pratica si sta parlando di modifiche gattopardesche ed intanto il Ddl è ora in mano al presidente della Repubblica. Perché, visto che non è quello il percorso previsto per l’iter normativo? Viene da pensare che il vero regista di tutta questa faccenda sia proprio Giorgio Napolitano, che nelle scorse settimane non ha mai perso occasione per richiamare sindacati, industriali e partiti a non intralciare il corso della riforma del mercato del lavoro.
In buona sostanza, a parte l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione, che solo nel caso non andasse a buon fine consentirebbe il ricorso al giudice, l’impianto normativo ipotizzato per i licenziamenti individuali rimane lo stesso già abbozzato nelle scorse settimane dal governo. Le piccole modifiche riguardano solo i licenziamenti giustificati dall’azienda con motivazioni economiche. Secondo il Ddl, il giudice ha facoltà (non l’obbligo) di ordinare al datore di lavoro il reintegro del lavoratore licenziato, solo “nell’ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento”. Nel caso il Dddl venisse approvato in Parlamento in questa formulazione, l’insussistenza del motivo oggettivo (economico), in sede processuale, non basterà più a far rientrare al lavoro chi è stato illegittimamente licenziato. Occorrerà che la non sussistenza del motivo del licenziamento sia manifesto, ossia non ci siano dubbi che il motivo sia infondato. In pratica, nel caso in cui in sede processuale il datore di lavoro non dissiperà ogni dubbio circa l’insussistenza delle motivazioni addotte il licenziamento, il lavoratore non potrà essere reintegrato. L’illegittimo licenziamento diverrebbe legittimo per insufficienza di prove.
In sostanza sull’articolo 18 cambia davvero pochissimo e quelle modifiche, per quanto si rallegrino dalle parti del PD, non servirà affatto a tutelare i lavoratori ingiustamente licenziati. Ne da conferma “Il Sole 24 Ore” di oggi (5 aprile) , che in una schematica quanto efficace “valutazione dell’impatto delle misure”, giudica le proposte di modifica all’articolo 18 come peggiorative per la tutela dei lavoratori e migliorative per le aziende. L’organo ufficiale della voce dei padroni non ha bisogno di nascondersi dietro un dito, come tocca fare al PD, né dietro un imbarazzante silenzio, come sta facendo finora la Cgil.







